14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31565 del 30 luglio 2009
Posted at 15:58h
in Massimario
Testo massima n. 1
È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d’appello, in adesione all’azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l’ente locale, nell’assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l’aveva in precedenza surrogato nell’esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo n. 267 del 2000.
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