14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11272 del 27 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Nel processo penale l’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all’interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall’imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall’accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione
de qua.
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