14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2493 del 13 marzo 1997
Posted at 15:58h
in Massimario
Testo massima n. 1
In caso di trasferimento dell’azione civile nel processo penale il giudice penale deve provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte lesa nel procedimento civile, quale che sia il rito prescelto dalle parti, compreso quello di applicazione della pena su richiesta.
[adrotate group=”23″]