14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32957 del 4 settembre 2001
Posted at 15:58h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non è risarcibile il «danno all’immagine» derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica. [ In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non risarcibile il danno all’immagine di un comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del sindaco per il delitto di omissione di atto d’ufficio ].
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