14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 59 del 10 gennaio 1990
Testo massima n. 1
È affidato all’apprezzamento del giudice del merito accertare se l’interesse che l’ente o l’associazione pretende azionare rientri in un collegamento concreto e effettivo col circostanziato ambito d’incidenza del sodalizio, di tal che questo sia legittimato all’azione risarcitoria anche in sede penale, ovvero se l’interesse, ancorché accennato nello statuto, sia astratto e diffuso, di guisa che l’ente sia legittimato soltanto all’intervento nel procedimento penale, purché concorrano le condizioni all’uopo previste dal nuovo codice di procedura penale agli artt. 91 e seguenti.
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Testo massima n. 1
Gli enti e le associazioni sono legittimati all’azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l’interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l’interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente. Ciò sia a causa dell’immedesimazione fra l’ente stesso e l’interesse perseguito, sia a causa dell’incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l’affectio societatis verso l’interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un’offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato.
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