14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43238 del 20 dicembre 2002
Testo massima n. 1
È ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una Associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all’ambiente o ad uno dei suoi componenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che è quello di assecondare l’attività dello Stato nella salvaguardia dell’ambiente.
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Testo massima n. 2
Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della legge 6 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l’eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell’Ente sostituito.
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