Cass. pen. n. 43238 del 20 dicembre 2002

Testo massima n. 1


È ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una Associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all'ambiente o ad uno dei suoi componenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che è quello di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente.

Testo massima n. 2


Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l'eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell'Ente sostituito.

Testo massima n. 3


Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, ma non possono richiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle spese processuali.