14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2275 del 2 luglio 1996
Testo massima n. 1
Qualora il giudice, nel corso dell’udienza preliminare, accerti che l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente e liberamente al processo a causa delle sue condizioni psichiche, non può disporre il giudizio nemmeno in caso di infermità totale di mente già esistente al momento del fatto; non sarebbe idonea a giustificare il rinvio a giudizio, infatti, la possibilità di un proscioglimento in dibattimento per difetto di imputabilità, non potendosi negare all’imputato – ove vi potesse partecipare – l’eventuale interesse ad una diversa formula di proscioglimento, al fine di evitare l’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 222 c.p.
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