Cass. pen. n. 205 del 7 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di interrogatorio dell'imputato, ai fini della contestazione dei fatti allo stesso attribuiti, non è richiesto che l'autorità giudiziaria osservi tassativamente le modalità di cui all'art. 65 c.p.p., essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi. (Nella specie, l'avvenuta sollecitazione dell'imputato sui fatti oggetto di contestazione è stata desunta dalla ricostruzione da parte dello stesso della vicenda nella sua interezza e dall'effettuata ampia ammissione di responsabilità).