Cass. pen. n. 15685 del 24 aprile 2002
Testo massima n. 1
L'art. 273 comma 1 bis c.p.p., inserito dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza devono applicarsi i criteri fissati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. per apprezzare l'attendibilità della chiamata in correità, rende in ogni caso necessario che le dichiarazioni accusatorie su fatto altrui siano confermate da riscontri esterni individualizzanti.
Testo massima n. 2
La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (sul c.d. ½giusto processo»), anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora in fase di indagine preliminare (la Corte ha escluso che in tale ipotesi operi la causa di non inutilizzabilità prevista dall'art. 407 comma 3 c.p.p., in quanto la anzidetta disposizione si riferisce ai nuovi atti di indagine, non alla mera ripetizione di quelli già effettuati).