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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32366 del 31 luglio 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32366 del 31 luglio 2003

Testo massima n. 1

In tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall’art. 16 quater D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 [ convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82 ], come modificato dall’art. 14 L. 13 febbraio 2001, n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, è applicabile, giusta la norma transitoria di cui all’art. 25 della legge da ultimo citata, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore.

Testo massima n. 2

In tema di giusto processo, la rinnovazione da parte del P.M., a norma dell’art. 26 comma 2 legge 1 marzo 2001, n. 63, dell’esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., – il primo modificativo ed il secondo introdotto dalla stessa legge n. 63 del 2001 – è possibile fino a che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua effettuazione non deve necessariamente precedere l’adozione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare basata sulle dichiarazioni dei soggetti anzidetti, le quali conservano la loro validità per tutta la durata della medesima fase.

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