14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5052 del 9 febbraio 2004
Testo massima n. 1
L’omessa traduzione del provvedimento custodiale nel momento in cui è emesso, ove ne ricorra il presupposto, o la mancata nomina dell’interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia, quando non si sia già provveduto ai sensi della norma dell’art. 94, comma 1 bis, disp. att., è causa di nullità dell’atto, rispettivamente, dell’ordinanza di custodia cautelare o dell’interrogatorio di garanzia.
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Testo massima n. 2
La L. n. 63/2001, è stata resa applicabile, anche alla fase delle indagini preliminari e anche ai procedimenti
de libertate, dalla regola di cui al comma 1 dell’art. 26, con la conseguenza che, dopo l’entrata in vigore della legge, un interrogatorio, assunto ai sensi dell’art. 64 nella formulazione anteriore all’intervento delle modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001, è inutilizzabile sia, ovviamente, nel successivo dibattimento, sia nel corso delle indagini preliminari e, in particolare, nell’ambito delle decisioni
de libertate.
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