14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41028 del 5 dicembre 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni, rese da taluno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. dei quali il pubblico ministero abbia dovuto rinnovare l’esame ai sensi dell’art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 sul c.d. «giusto processo», non è necessario che la rinnovazione avvenga mediante una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente che la persona interrogata si limiti a confermare il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell’atto che compie.
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Testo massima n. 2
L’art. 13, comma 15, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv., con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, e successive modificazioni, nel prevedere l’inutilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni di «collaboranti» in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 14, non esclude che tali dichiarazioni possano essere invece utilizzate a fini cautelari.
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