14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 779 del 21 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Il divieto di testimonianza posto dall’art. 62 c.p.p. ha per oggetto le dichiarazioni rese dall’indagato con riferimento al fatto relativamente al quale egli è stato sentito. Detto divieto non opera pertanto qualora il contenuto di tali dichiarazioni rilevi ai fini dell’accertamento di altra ipotesi di reato, oggetto di distinto procedimento penale. [ Fattispecie nella quale un soggetto, sentito da ufficiali di polizia giudiziaria in relazione a un incendio, per il quale, a seguito delle sue ammissioni, erano emersi profili di responsabilità penale a suo carico, con conseguente interruzione dell’assunzione delle informazioni a norma dell’art. 63 c.p.p., aveva successivamente affermato che detti pubblici ufficiali avevano falsificato il relativo verbale: la Suprema Corte ha affermato che correttamente nel procedimento per calunnia instaurato a carico di detto soggetto gli ufficiali di polizia giudiziaria erano stati assunti come testimoni in ordine al contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nell’ambito del procedimento relativo all’incendio ].
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