14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 36747 del 24 settembre 2003
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all’art. 512 c.p.p., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di irreperibilità del dichiarante, considerato che tale situazione, da accertarsi con rigore, configura una ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e non può essere equiparata alla volontaria scelta di sottrarsi all’esame di cui all’art. 526 n. 1 bis c.p.p., che presuppone comunque, la potenziale attuabilità, in dibattimento, dell’audizione. [ Mass. redaz. ].
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Testo massima n. 2
La registrazione del colloquio, in quanto rappresentativa di un fatto, integra la prova documentale disciplinata dall’art. 234 primo comma c.p.p.
Il documento fonografico è pienamente utilizzabile se non viola specifiche regole di acquisizione della prova
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