14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 613 del 30 marzo 1995
Testo massima n. 1
L’Ente nazionale protezione animali [ Enpa ] a seguito del D.P.R. 31 marzo 1979, perduta la personalità giuridica di diritto pubblico, continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come guardie giurate volontarie di un’associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia — che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale — conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi primo e quinto dell’art. 28 legge n. 157 del 1992, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma secondo dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di P.G., qualifica che essi non hanno.
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