14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1169 del 1 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Con i motivi nuovi la parte impugnante può dedurre ragioni diverse da quelle poste a base dell’originaria impugnazione anche oltre i limiti dell’atto originario fermo restando l’unico limite, in caso di più capi di imputazione, del collegamento con i capi impugnati.
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Testo massima n. 2
Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l’attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto [ art. 57, comma 3, c.p.p. ] e cioè per quanto riguarda l’accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell’area del porto, secondo quanto previsto dall’art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p.
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