14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21778 del 7 maggio 2004
Testo massima n. 1
Non costituisce «attività di contrasto» soggetta ad autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269 [ recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù ], quella che consista soltanto nell’accesso a fini investigativi, da parte di personale di polizia giudiziaria, mediante uso di una determinata parola chiave, a files condivisi, senza che tale attività sia accompagnata da quella di acquisto simulato o di intermediazione nell’acquisto dei prodotti esistenti in detti files
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