14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5942 del 30 maggio 1991
Testo massima n. 1
Nel vigente sistema processuale penale è prevista l’insostituibilità, a pena di nullità, del giudice, non del magistrato che rappresenta l’ufficio del pubblico ministero nel giudizio e che è parte. La norma di cui all’art. 53 c.p.p. consente, anzi, la sostituzione di tale magistrato con altro magistrato dello stesso ufficio o di quello superiore, e ne disciplina i casi, non nell’interesse diretto delle parti, bensì per la corretta organizzazione di quegli uffici e soprattutto al fine di garantire l’integrità del ruolo dell’accusa, ponendola al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l’autonomia o l’indipendenza non solo verso l’esterno, ma anche all’interno del medesimo ufficio. [ Fattispecie di ritenuta manifesta infondatezza del motivo con cui l’imputato aveva dedotto la nullità del giudizio per irrituale sostituzione del P.M. in una delle udienze ].
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