Cass. pen. n. 5942 del 30 maggio 1991
Testo massima n. 1
Nel vigente sistema processuale penale è prevista l'insostituibilità, a pena di nullità, del giudice, non del magistrato che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero nel giudizio e che è parte. La norma di cui all'art. 53 c.p.p. consente, anzi, la sostituzione di tale magistrato con altro magistrato dello stesso ufficio o di quello superiore, e ne disciplina i casi, non nell'interesse diretto delle parti, bensì per la corretta organizzazione di quegli uffici e soprattutto al fine di garantire l'integrità del ruolo dell'accusa, ponendola al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l'autonomia o l'indipendenza non solo verso l'esterno, ma anche all'interno del medesimo ufficio. (Fattispecie di ritenuta manifesta infondatezza del motivo con cui l'imputato aveva dedotto la nullità del giudizio per irrituale sostituzione del P.M. in una delle udienze).