Cass. pen. n. 13014 del 12 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - Art. 519, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Natura processuale - Sussistenza - Retroattività della legge più favorevole - Esclusione - Principio "tempus regit actum" - Applicazione.


La disposizione di cui all'art. 519, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione alle fattispecie anteriori alla riforma non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 35588 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 com. 1
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.