Cass. pen. n. 5026 del 26 ottobre 1996

Testo massima n. 1


La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché questa sia stata depositata in udienza.