Cass. pen. n. 3047 del 22 agosto 1994
Testo massima n. 1
Fra le «altre parti» alle quali, ai sensi dell'art. 46, comma 1, c.p.p., deve essere notificata, a cura del richiedente, la richiesta di rimessione del processo, è da ricomprendere anche la persona offesa, pur se non costituita parte civile, dovendosi aver riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale ed al suo interesse ad opporsi eventualmente all'accoglimento della richiesta anzidetta.