14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7297 del 25 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di ricusazione, l’avviso dell’udienza camerale, fissata a norma dell’art. 41, terzo comma, c.p.p., è dovuto al difensore di fiducia del ricusante, da lui nominato nel procedimento principale, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale nel quale sia intervenuta, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, pur se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, salvo che, in contrario, non risulti un’espressa manifestazione di volontà dell’interessato. [ Nel caso di specie, l’avviso dell’udienza camerale era stato dato ai difensori di ufficio sul presupposto, giudicato erroneo dalla Suprema Corte, che nessun avviso era dovuto ai difensori che non fossero stati espressamente nominati per la procedura di ricusazione ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di ricusazione, pur dovendosi ammettere che la relativa dichiarazione possa essere dichiarata inammissibile, oltre che in via preliminare, anche all’esito della procedura camerale fissata ai sensi dell’art. 127 c.p.p. [ richiamato dall’art. 41, comma 3, c.p.p. ], è tuttavia da escludere, in detta seconda ipotesi, che la relativa pronuncia possa essere assimilata a quella adottata de plano e possa quindi prescindere dall’osservanza delle regole stabilite a garanzia del contraddittorio nella suddetta procedura camerale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]