14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1249 del 2 febbraio 1996
Testo massima n. 1
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale esplica i suoi effetti anche retroattivamente, ma con l’esclusione delle situazioni giuridiche «esaurite», ossia non suscettibili di essere modificate o rimosse. Orbene, in tema di incompatibilità, dal coordinamento tra l’art. 38, secondo comma e l’art. 34, primo e secondo comma c.p.p., si desume che la funzione della ricusazione resta circoscritta nell’ambito di un grado del procedimento. Conseguentemente, può definirsi «esaurita» la situazione processuale quando la causa di incompatibilità sia insorta, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui l’incompatibilità si riferisce. [ Fattispecie nella quale nelle more dell’appello dell’imputato era stata dichiarata con sent. n. 186/1992 Corte cost., l’incostituzionalità dell’art. 34, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena. In virtù del principio suesposto la S.C. ha escluso che la suddetta pronuncia potesse avere effetti sul procedimento pervenuto in grado di appello ].
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