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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1380 del 19 marzo 1991

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1380 del 19 marzo 1991

Testo massima n. 1

In tema di ricusazione, il disposto dell’art. 38, comma quarto, nuovo c.p.p. [ così come, del resto, quello dell’art. 65, comma secondo, c.p.p. abrogato ] deve essere interpretato nel senso che mentre il procuratore speciale è abilitato a formulare la dichiarazione di ricusazione in luogo dell’interessato, a sua firma ma in nome e per conto del rappresentato, il difensore può fungere solo da nuncius, ossia presentare in cancelleria la dichiarazione di ricusazione formulata e sottoscritta dal suo assistito.

Testo massima n. 2

La ritualità formale dell’istanza di ricusazione può essere verificata dal giudice cui è presentata, prima di dar corso al relativo procedimento incidentale, analogamente a quanto avviene per le doglianze contro i provvedimenti giurisdizionali le quali, per essere ammissibili, debbono esprimersi con i mezzi di impugnazione tassativamente indicati, nelle forme e nei termini prescritti dalla legge.

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