14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1380 del 19 marzo 1991
Testo massima n. 1
In tema di ricusazione, il disposto dell’art. 38, comma quarto, nuovo c.p.p. [ così come, del resto, quello dell’art. 65, comma secondo, c.p.p. abrogato ] deve essere interpretato nel senso che mentre il procuratore speciale è abilitato a formulare la dichiarazione di ricusazione in luogo dell’interessato, a sua firma ma in nome e per conto del rappresentato, il difensore può fungere solo da nuncius, ossia presentare in cancelleria la dichiarazione di ricusazione formulata e sottoscritta dal suo assistito.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La ritualità formale dell’istanza di ricusazione può essere verificata dal giudice cui è presentata, prima di dar corso al relativo procedimento incidentale, analogamente a quanto avviene per le doglianze contro i provvedimenti giurisdizionali le quali, per essere ammissibili, debbono esprimersi con i mezzi di impugnazione tassativamente indicati, nelle forme e nei termini prescritti dalla legge.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]