14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6441 del 10 febbraio 2003
Testo massima n. 1
La ricusazione è atto personale dell’interessato sicché deve escludersi un’autonoma, parallela, legittimazione del difensore; quest’ultimo, tuttavia, può proporre istanza di ricusazione a condizione che sia munito di apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Peraltro, il fatto che il mandato non abbisogni di forme determinate non significa che il difensore sia esonerato dall’onere di fornire la prova o, quanto meno, di richiamare il mandato specificamente conferitogli. Ne consegue che — al fine di ritenere la sussistenza di un mandato specifico a ricusare — non è sufficiente l’espressione “nell’interesse dell’assistito” contenuta nella dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]