14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3845 del 23 ottobre 1997
Testo massima n. 1
In materia di termini e forme per la dichiarazione di ricusazione, l’espressione “divenire noto” di cui all’art. 38 c.p.p. prende in considerazione una situazione obiettiva di pubblicità, e dunque non implica la personale reale conoscenza ma solo la “conoscibilità” mediante l’uso di ordinaria diligenza. [ Fattispecie relativa a rigetto della dichiarazione di astensione da parte del giudice invocata dall’imputato quale termine iniziale. La Corte ha precisato che tale dichiarazione, lungi dal costituire l’atto che rendeva “nota” una causa di ricusazione presupponeva essa stessa la situazione posta giuridicamente a fondamento dell’astensione come della ricusazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]