Cass. pen. n. 2154 del 22 giugno 1992
Testo massima n. 1
L'istanza di ricusazione è ammissibile nei soli confronti del giudice e non anche nei confronti del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, che è parte e non giudice. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricusazione proposta nei confronti di un rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la S.C.).