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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2154 del 22 giugno 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2154 del 22 giugno 1992

Testo massima n. 1

L’istanza di ricusazione è ammissibile nei soli confronti del giudice e non anche nei confronti del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero, che è parte e non giudice. [ Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricusazione proposta nei confronti di un rappresentante dell’ufficio del P.M. presso la S.C. ].

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