14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11546 del 12 marzo 2013
Testo massima n. 1
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell’ imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. [ Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegio penale che aveva già giudicato l’imputato per i reati di associazione per delinquere e violazioni tributarie commesse in qualità di legale rappresentante di altre società ].
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