Cass. pen. n. 3919 del 12 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo — sotto il profilo della imparzialità del giudice — è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità è rappresentato dallo svolgimento di attività valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale: di tal che, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questo compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della funzione giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concreto.

Normativa correlata