14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3920 del 12 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale, e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva. [ Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito che avevano dichiarato inammissibile un’istanza di ricusazione per inimicizia grave tra il giudice e i prossimi congiunti delle parti ].
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