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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1109 del 10 marzo 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1109 del 10 marzo 1997

Testo massima n. 1

Qualora, dopo l’erronea elevazione di conflitto negativo di competenza, conseguente ad asserita incompatibilità di giudice la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, sia cessata la ragione di incompatibilità per la sopravvenuta morte dell’imputato ricorrente nel procedimento
de libertate, il presidente ell’ufficio pronunciatosi positivamente sulla dichiarazione di astensione ha il dovere di tener conto della circostanza in sede di valutazione della necessità di procedere alla sostituzione del giudice astenutosi.

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