14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2273 del 17 gennaio 2003
Posted at 15:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ricusazione, non integra una ragione sufficiente dell’incompatibilità dei componenti del collegio giudicante il solo fatto che l’imputato abbia sporto querela nei loro confronti, in quanto il sentimento di inimicizia deve essere reciproco e non può derivare da atti o comportamenti del magistrato nella conduzione del processo.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]