14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16720 del 29 aprile 2011
Testo massima n. 1
Non costituisce motivo di “grave inimicizia” tale da legittimare la ricusazione il fatto che quel giudice abbia adottato una decisione sfavorevole alla parte in altro giudizio riguardante altre vicende, pur se detta decisione sia riformata nel successivo grado o smentita dal diverso esito di altri procedimenti, in assenza di ulteriori elementi che denotino la chiara intenzione di arrecare nocumento alla parte. [ In motivazione la Corte ha precisato che la composizione collegiale dell’organo giudicante rende ancor meno plausibile l’ipotesi di una sostanziale perversione della funzione giurisdizionale per simili finalità ].
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