14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2527 del 19 marzo 1999
Testo massima n. 1
Sussiste litisconsorzio necessario tra condebitori, solidalmente condannati in primo grado per il pagamento dell’onorario ad un professionista, se alcuni di essi appellano la relativa sentenza anche per chiedere la riforma dell’accertamento della loro corresponsabilità, e l’affermazione invece di quella esclusiva di colui che aveva conferito l’incarico, configurandosi la dipendenza delle cause e pertanto oltre che per l’impugnazione incidentale del creditore della medesima sentenza sul quantum, ottenuta nei confronti di tutti il contraddittorio tra costoro deve esser integro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado.
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