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Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 2198 del 20 luglio 1995

Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 2198 del 20 luglio 1995

Testo massima n. 1

Non è configurabile ipotesi di ricusazione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, che ha emesso il decreto di archiviazione in ordine ai fatti esposti nella denuncia di un privato, decida quale giudice dell’udienza preliminare in ordine a richiesta di rinvio a giudizio per calunnia presentato nei confronti del suddetto privato. Il decreto di archiviazione ed il successivo decreto di rinvio a giudizio non integrano – insieme – quella manifestazione «indebita» del proprio convincimento di cui all’art. 36, lett. c ], c.p.p. in tema di ricusazione: per essere tale la manifestazione deve essere operata fuori della sede processuale e fuori dei compiti e dei ruoli propri del giudice.

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