14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4182 del 18 luglio 1996
Testo massima n. 1
La causa di astensione e di ricusazione consistente nell’avere il giudice «manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie» [ art. 36, lett. c, richiamato dall’art. 37, lett. a, c.p.p. ], implica che in quel parere sia riconoscibile l’espressione di un vero e proprio «convincimento» nutrito dal giudice in ordine a quello che egli ritiene essere lo sbocco, giuridicamente necessario, del procedimento de quo, rimanendo quindi estranea alla previsione di legge la diversa eventualità che il giudice si sia limitato ad esprimere una generica valutazione meramente probabilistica circa il presumibile esito del medesimo procedimento.
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