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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5293 del 6 novembre 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5293 del 6 novembre 1996

Testo massima n. 1

Al fine di valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione nell’ipotesi in cui la causa di essa sia sorta o sia divenuta nota durante l’udienza, si deve avere riguardo all’udienza che si svolge dinanzi al giudice ricusato, e non già a quella relativa a procedimento incidentale radicatosi dinanzi a un giudice diverso. [ Fattispecie relativa a ricusazione di presidente di tribunale militare, la causa della quale era divenuta nota nel corso di udienza svoltasi, in precedente procedura di ricusazione, dinanzi alla corte militare d’appello. In riferimento ad essa, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine di tre giorni di cui alla prima parte dell’art. 38, comma secondo, c.p.p., e non quello di cui alla seconda parte dello stesso articolo ].

Testo massima n. 2

Di fronte a un’ordinanza emessa in tema di ricusazione, che disattende l’eccezione di inammissibilità della relativa dichiarazione per inosservanza del termine previsto dall’art. 38 c.p.p. e decide nel merito rigettando l’istanza proposta, la parte che si oppone al mutamento del giudice ha interesse, in sede di impugnazione, a far valere l’eccezione disattesa, per l’ipotesi che il giudice dell’impugnazione accolga il ricorso proposto dalle altre parti e coinvolgente il merito della decisione assunta. [ Nella specie, l’eccezione di inammissibilità era stata formulata dall’imputato e la S.C. ha ritenuto che il suo interesse, in sede di ricorso per cassazione, ad ottenere una preventiva decisione di inammissibilità, pur a fronte del rigetto nel merito della dichiarazione di ricusazione, fosse concreto e attuale, in quanto non mirante esclusivamente all’esattezza teorica della decisione, ma al fine di evitare il formarsi del giudicato sull’eccezione di rito disattesa, e il conseguente pregiudizio che gliene sarebbe potuto derivare dall’accoglimento dell’impugnazione proposta dalle altre parti processuali sul merito della ricusazione stessa ].

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