14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4452 del 5 marzo 1998
Testo massima n. 1
In tema di astensione, l’«interesse nel procedimento», cui fa riferimento l’art. 36, comma primo, lett. a ], c.p.p., è quello per il quale il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l’attività giurisdizionale che è stato chiamato a svolgere nel processo oppure che si è venuta a creare sulla base di rapporti personali svoltisi al di fuori del processo, mentre tale nozione è esclusa qualora il giudice abbia legittimamente svolto precedenti funzioni giurisdizionali non interferenti con suoi personali interessi. [ Fattispecie nella quale era stata denunciata la violazione del dovere di astensione sotto il profilo dell’interesse nel procedimento avendo il giudice, chiamato a giudicare di un appello cautelare, partecipato in precedenza al giudizio di riesame vertente sulla medesima misura ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]