14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1660 del 21 giugno 1999
Testo massima n. 1
L’interesse nel procedimento che, a norma dell’art. 36, comma 1, lett. a ], c.p.p. radica l’obbligo di astensione, consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l’attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo. Ne deriva che un interesse rilevante ai fini dell’applicabilità della disposizione predetta è ravvisabile in capo al giudice che – sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati – sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti; non vi è dubbio, infatti, che egli sia in tal caso condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza delle precedenti decisioni, essendo portato inevitabilmente a porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che è chiamato ad adottare.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]