14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16345 del 3 maggio 2012
Posted at 15:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui il presidente del tribunale revoca il suo precedente decreto relativo alla decisione sulla dichiarazione di astensione si sottrae, al pari dell’atto revocato, ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni che per la sua natura non giurisdizionale.
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