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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1970 del 26 settembre 2000

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1970 del 26 settembre 2000

Testo massima n. 1

La disposizione di cui all’art. 34, comma 2 bis del c.p.p. non ha inteso – prevedendo l’incompatibilità fra Gip e Gup – consacrare una sorta di più generale principio generale dell’incompatibilità dovuta al fenomeno della «prevenzione», quanto invece corrispondere all’opportunità di introdurre una previsione che permettesse una definitiva organizzazione della macchina giudiziaria evitando il proliferare di astensioni e ricusazioni destinate a divenire sempre più frequenti specie dopo la riduzione delle condizioni di ammissibilità del rito abbreviato. Ciò premesso, e considerato come, anche la nuova formulazione dell’art. 111 della Costituzione non abbia comportato la trasformazione della funzione meramente «processuale» cui assolve il giudice dell’udienza preliminare [ funzione consistente nell’accertamento della legittimità della domanda di processo formulata dal pubblico ministero ], ne consegue che il differimento di operatività della suddetta disposizione di cui all’art. 34 cit., e la conseguente esclusione della sua applicazione ai procedimenti nei quali l’udienza fosse già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 145 del 1999, non possano essere censurati sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto trattasi di previsione dettata dall’esigenza di risolvere problemi intertemporali di organizzazione giudiziaria.

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