Cass. civ. n. 12813 del 11 maggio 2023
Testo massima n. 1
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA Legittimario - Rinuncia all’eredità - Effetti sulle donazioni e i legati ricevuti dal “de cuius” - Chiamati in rappresentazione - Onere di imputazione alla quota di legittima - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 467 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 553
Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.