14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13940 del 3 dicembre 1999
Testo massima n. 1
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità a partecipare al successivo giudizio del giudice che avesse respinto una richiesta di patteggiamento [ intervenuta con sentenza della Corte costituzionale del 22 aprile 1992, n. 186 ], non può avere alcuna efficacia nella ipotesi in cui la questione di legittimità, già dichiarata manifestamente infondata dal giudizio di primo grado, sia stata riproposta come motivo di appello e la declaratoria di illegittimità sia intervenuta – perché rimessa la questione della Consulta da altro giudice – nelle more del giudice di appello. Infatti, va da un lato osservato che l’incompatibilità non produce di per sé un vizio della decisione cui abbia partecipato il giudice incompatibile, e dall’altro che la parte interessata avrebbe potuto proporre istanza di ricusazione, essendo questa ammissibile anche nel caso in cui l’esito favorevole debba passare attraverso l’accoglimento di un’eccezione di illegittimità costituzionale. [ Nel caso, la cassazione ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di appello che avevano dichiarato l’irrilevanza della questione perché nel frattempo decisa nei sensi suindicati: ha osservato la Corte suprema che alla parte sarebbe stato consentito di ricusare il giudice e di sollevare la questione di legittimità costituzionale in sede di procedimento di ricusazione ].
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