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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15098 del 16 luglio 2005

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15098 del 16 luglio 2005

Testo massima n. 1

L’assegno di mantenimento del minore riconosciuto da entrambi i genitori naturali non può essere negato nè ridotto in considerazione ed a compensazione di precedenti elargizioni che il genitore obbligato al pagamento abbia effettuato per spirito di liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista di ulteriori esigenze del figlio.

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