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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3991 del 19 febbraio 2010

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3991 del 19 febbraio 2010

Testo massima n. 1

In materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell’importo dovuto a titolo di rimborso in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, è legittimo il ricorso all’equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria.

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