14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3991 del 19 febbraio 2010
Posted at 16:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell’importo dovuto a titolo di rimborso in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, è legittimo il ricorso all’equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]