14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24961 del 8 luglio 2005
Testo massima n. 1
In considerazione della particolare natura del giudizio di legittimità, istituzionalmente destinato al controllo di legalità e non alla valutazione di merito del provvedimento impugnato, nei giudizi davanti alla corte di cassazione non ricorrono le condizioni di incompatibilità c.d. orizzontale previste dall’art. 34 o le altre gravi ragioni di convenienza previste dall’art. 36, lett. h ], c.p.p., salva invece la possibilità che ricorra una situazione di incompatibilità cd. verticale, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3, c.p.p., nel caso in cui un giudice della corte abbia precedentemente ricoperto un ruolo di giudice o di pubblico ministero nelle fasi di merito relative alla stessa res iudicanda. [ Mass. redaz. ].
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Testo massima n. 2
In tema di incompatibilità del giudice ex 34 c.p.p., nel giudizio di cassazione non ricorrono le situazioni di incompatibilità o le altre ragioni di convenienza per l’astensione di cui all’art. 36 c.p.p., se non nel caso in cui un giudice della Corte abbia precedentemente ricoperto il ruolo di giudice o di P.M. nelle fasi di merito relative alla stessa regiudicanda, atteso che come attività pregiudicante ai fini della incompatibilità va intesa quella che implica una valutazione in merito sull’accusa e come sede pregiudicata quella giurisdizionale volta a decidere sul merito stesso dell’accusa o di una misura de libertate, mentre il giudizio di legittimità è destinato al controllo di legalità e non a valutazioni di merito.
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