14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2549 del 20 aprile 2000
Testo massima n. 1
Il contrasto negativo che insorga fra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica a proposito della competenza a decidere su una determinata questione [ nella specie concernente la materia dell’esecuzione ], non è inquadrabile in alcuno dei casi di conflitto previsti dall’art. 28 c.p.p. [ ivi compresi i c.d. «casi analoghi» di cui al comma 2 di detto articolo ]. Infatti la suindicata disposizione normativa trova applicazione soltanto quando, in presenza di una situazione di stallo, l’ordinamento non offra alcuna via per superarla; il che non si verifica nel caso in questione giacché, trattandosi di contrasto fra articolazioni interne di un medesimo ufficio giudiziario [ del tutto analogo a quello che poteva verificarsi in passato fra sede centrale e sezioni distaccate della pretura circondariale ] esso dev’essere risolto dal dirigente di detto ufficio, avuto anche riguardo a quanto previsto dagli artt. 47 e 47 quater dell’ordinamento giudiziario, i quali attribuiscono, tra l’altro, al presidente del tribunale e al presidente di sezione il compito di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla distribuzione del lavoro fra le sezioni e fra i singoli giudici.
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