Cass. civ. n. 12760 del 09 maggio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità oggettiva - Nesso causale tra cosa ed evento - Prova - Contenuto - Collocazione del sinistro e della cosa nel medesimo contesto - Sufficienza - Esclusione - Dinamica del fatto - Necessità - Sussistenza.


Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11152 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.