Cass. pen. n. 12760 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condanna in grado di appello che riduce la pena inflitta in primo grado entro il limite dei quattro anni previsto per l’applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. – Omessa formulazione dell’avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen. – Onere di motivare l’assenza delle condizioni per l'applicabilità delle pene sostitutive in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Sussistenza.


Il giudice di appello che, nel riformare una decisione di condanna, riduce la pena detentiva inflitta in primo grado, determinandola entro il limite di quattro anni previsto per l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è tenuto a motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle stesse in virtù della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui non formuli l'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 43848 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 20 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 55 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

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