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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16668 del 23 aprile 2001

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16668 del 23 aprile 2001

Testo massima n. 1

In tema di riparto delle «attribuzioni» in relazione alla composizione del giudice, il contrasto negativo tra i due giudici del medesimo tribunale nelle due diverse composizioni, collegiale o monocratica, in merito all’ambito delle rispettive attribuzioni deve essere risolto alla stregua delle norme sui conflitti di competenza, applicabili a norma dell’art. 28, comma 2 c.p.p. anche ai casi analoghi di stasi procedurale. [ Nella specie, la Corte ha espressamente richiamato la relazione ministeriale al D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 nella parte in cui evoca la disciplina sui conflitti per la soluzione dei casi analoghi di stasi processuale ].

Testo massima n. 2

In tema di riparto delle «attribuzioni» in relazione alla composizione del giudice, il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa è attribuito alla cognizione del giudice in composizione monocratica, giacché la disposizione dell’art. 21 L. 8 febbraio 1948, n. 47 – che indicava il «tribunale» quale organo pluripersonale competente a giudicare il reato in questione – risulta ormai superata dalle nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge e non è consentita una interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato. [ Nella specie, la Corte ha osservato che l’art. 48 ord. giud., nel testo sostituito dall’art. 14 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 prescrive che il tribunale giudica in composizione monocratica salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e l’art. 33 bis c.p.p., nel testo sostituito dall’art. 10 della L. 16 febbraio 1999, n. 479, prevede che il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti le ipotesi non previste dall’art. 33 bis c.p.p. e da altre disposizioni di legge che indichino la composizione del giudice in relazione alla specifica funzione da svolgere ovvero alla specifica figura di reato alla sua cognizione attribuita ].

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